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Questo paragrafo offre una panoramica, non esaustiva, delle complessità legislative riguardanti l’applicazione delle aliquote IVA in edilizia e le agevolazioni fiscali attuali, in costante aggiornamento. Navigare attraverso le leggi e i decreti relativi può sembrare complesso, ma è essenziale per sfruttare al meglio i potenziali risparmi durante la commercializzazione e la ristrutturazione degli immobili.
Per informazioni dettagliate e aggiornate, consigliamo di consultare direttamente l’Agenzia delle Entrate. Approfondisci seguendo questa guida sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Se ristrutturi abitazioni o parti comuni di edifici residenziali in Italia, puoi beneficiare della detrazione IRPEF del 50% sulle spese, con un limite di 96.000 euro per immobile, valide fino al 31 dicembre 2024. Questo vantaggio fiscale si applica ai proprietari degli immobili, agli inquilini, ai familiari conviventi e ad altri soggetti con diritti sugli immobili. La detrazione si suddivide in dieci rate annuali. Le spese per interventi su immobili usati anche per attività commerciali hanno una detrazione ridotta. Per ulteriori dettagli su come applicare questa detrazione, consulta il sito dell’Agenzia delle Entrate.
La detrazione IRPEF è disponibile per i contribuenti che effettuano spese per interventi su edifici residenziali esistenti o loro parti, fino al 31 dicembre 2024. Possono usufruire di questa agevolazione:
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti che fino al 31.12.2024 sostengano spese per lavori edili vari sulle unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale (anche rurali), della fattispecie di cui alle lettere b)c)d) dell’art 3 Dpr 380/2001:
È una detrazione Irpef per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per il 2024, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio, e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Può beneficiare della detrazione chi acquista entro il 31 dicembre 2024 mobili ed elettrodomestici nuovi (di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori e ha realizzato interventi di ristrutturazione edilizia a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni.
Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, è possibile fruire di una detrazione del 50% calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per il 2024, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Il limite massimo di spesa riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
I contribuenti che eseguono interventi per l’adozione di misure antisismiche sugli edifici possono detrarre una parte delle spese sostenute dalle imposte sui redditi. La detrazione può essere richiesta per le somme spese nel corso dell’anno e può essere ceduta se relativa a interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali. La percentuale di detrazione e le regole per poterne fruire sono diverse a seconda dell’anno in cui la spesa viene effettuata. Sono concesse detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico.
L’agevolazione è rivolta sia ai contribuenti soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) sia ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires). Dal 2017 gli interventi possono essere realizzati su tutti gli immobili di tipo abitativo e su quelli utilizzati per le attività produttive, situati sia nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) sia nelle zone sismiche a minor rischio (zona sismica 3), individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 spetta una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione è più elevata (70 o 80%) quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (80 o 85%).
È una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute fino al 31.12.2024 per i seguenti interventi:
La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale).
L’agevolazione fiscale per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici (“ecobonus”), introdotta dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 296/2006), è attualmente disciplinata dall’articolo 14 del decreto legge 63/2013.
Il beneficio consiste in una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, la cui entità varia a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui lo stesso è stato effettuato.
Condizione indispensabile per fruirne è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, censiti o per i quali è stato chiesto l’accatastamento, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale, merce o patrimoniali.
L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.
Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%. Rientrano nella seconda categoria:
Nell’ottica di una generale semplificazione della normativa corrente in materia di titoli abilitativi per l’edilizia, è stato adottato in data 22/02/18 e come previsto dal Decreto Legislativo 222 del 25/11/2016, il c.d. “Glossario Edilizia Libera”.
Il Glossario individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (norme antisimiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, rischio idrogeologico, etc).
Manutenzione Ordinaria
Interventi edilizi che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (DLgs 222/2016 Tab A sez II)
Pompe di Calore <12 KW
Interventi di istallazione delle pompe di calore aria aria di potenza termica <12KW (DLgs 222/2016 Tab A sez II)
Eliminazione Barriere Architettoniche:
Interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero manufatti che alterino la sagoma dell’edificio (DLgs 222/2016 Tab A sez II attività 21)
Pavimentazione di aree pertinenziali:
Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni (DLgs 222/2016 Tab A sez II attività 27)
Arredo Aree di Pertinenza:
Aree pertinenziali degli edifici
Manufatti Leggeri in strutture ricettive:
Installazione manufatti leggeri anche prefabbricati (DLgs 222/2016 Tab A sez II attività 16)
Opere Contingenti Temporanee:
Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti (DLgs 222/2016 Tab A sez II attività 26)
Le Tipologie di Intervento
Oltre alle Nuove costruzioni di case di abitazione non di lusso (art.13 L. 408/49) ed a quelle rurali con destinazione abitativa (art.21-bis), il legislatore ha cosi’ definito i c.d. Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (art.31 co.1 L. 5.8.1978 n. 457), ribadendone l’esatta interpretazione ai fini fiscali con la Circolare del Ministero delle Finanze nr.° 57/E del 24/02/98 e DPR 380/2011.
Manutenzione Ordinaria (lettera “a” L.457/78; art. 3 comma 1, lett. “a” DPR 380/01)
Aliquota IVA 22 % Interventi che riguardano opere sostanzialmente di riparazione dell’esistente quali: sostituzione sanitari, sostituzione integrale o parziale del pavimento, piastrellatura bagni, riparazione impianti idraulici, tinteggiatura, sostituzione caldaie, apertura/chiusura di porte interne, installazione di porte blindate, sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane senza modifica della tipologia di infisso.
Manutenzione Straordinaria (lettera “b” L. 457/78; art. 3 comma 1, lett. “b” DPR 380/01)
Aliquota IVA 22 % Interventi anche di carattere innovativo finalizzati a mantenere in efficienza ed adeguare all’uso corrente l’abitazione senza variazioni di superfici, volumetrie e destinazioni d’uso quali: sostituzione di infissi esterni, serramenti o persiane con modifica di materiale e tipologia, realizzazione di opere accessorie che non comportino aumento dei volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, nuova realizzazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici, rifacimento integrale impianti di riscaldamento, rifacimento scale, sostituzione dei solai con materiali diversi, interventi finalizzati al risparmio energetico, sostituzione dei tramezzi interni, consolidamento delle strutture di fondazione.
Restauro Risanamento Conservativo (lettera “c” L. 457/78; art. 3 comma 1, lett. “c” DPR 380/01)
Aliquota IVA 10 % Interventi destinati a restituire l’immobile di particolare valore architettonico, storico-artistico, ad una configurazione conforme ai valori che si intendono tutelare o finalizzati ad adeguare ad una migliore esigenza d’uso attuale un edificio esistente, sotto iaspetti,tipologici,formali,strutturali,funzionali,quali: consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio, adeguamento delle altezze dei solai con il rispetto delle volumetrie esistenti, apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
Ristrutturazione Edilizia (lettera “d” L. 457/78; art. 3 comma 1, lett. “d” DPR 380/01)
Aliquota IVA 10 % Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente al punto che l’intervento stesso è considerato di “trasformazione urbanistica” e sottoposto al pagamentodionericoncessori: riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni, costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi, mutamento di destinazione d’uso, trasformazione dei locali accessori in locali residenziali, recupero abitativo del sottotetto, realizzazione solai, interventi di ampliamento delle superfici.
Le Aliquote IVA applicabili in fase di commercializzazione variano a seconda del tipo di intervento e dei soggetti che lo pongono in essere e pertanto assume importanza identificare le fattispecie che danno diritto all’applicazione di un’aliquota agevolata in luogo dell’aliquota ordinaria. Tra le diverse fattispecie sopraelencate, la normativa (n.127-tedecies Tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72) prevede per “…i soli interventi di cui alle lettere “c” (Restauro e Risanamento) e “d” (Ristrutturazione Edilizia) l’applicazione di aliquote IVA agevolate (10%) in fase di commercializzazione e per i soli c.d. “Beni Finiti” escludendo sia le materie prime che i semilavorati eventualmente utilizzati.”
Premesso pertanto che l’intervento deve configurarsi tassativamente come Restauro, Risanamento o Ristrutturazione, la vendita con aliquota agevolata al 10% è possibile unicamente per i c.d. “Beni Finiti”: trattasi di materiali che anche successivamente al loro impiego, non perdono la loro individualità, pur venendo incorporati nell’immobile (N. 127-terdecies Tabella A Parte III allegata al D.P.R. 26.10.72 n. 633, C.M. 25 3.08.79, C.M. 14/330342 17.04.81, C.M. 2.3.1994 n.1/E).
Restano comunque esclusi da ogni agevolazione in fase di commercializzazione i beni finiti da destinare ad interventi di Manutenzione Ordinaria (lettera “A”) e Straordinaria (lettera “B”) la cui cessione viene effettuata applicando l’aliquota ordinaria del 22%.
Tali Beni devono costituire parti strutturali dell’opera, quali per esempio sanitari, caminetti (per il solo focolare), porte interne e blindate, infissi, porte a scomparsa, vasche da incasso o idromassaggio, box doccia, rubinetterie, saune e bagno turco, minuterie idrauliche, caldaie, lavelli in acciaio, condizionamento, elementi di termosifoni, scalda salviette, minuterie idrauliche, scale a chiocciola, portoni sezionali.
Pertanto sono a priori escluse da ogni agevolazione al momento della vendita, le “Materie prime e Semilavorate” come: ceramiche, piastrelle, cotti, rivestimenti ceramici, gres porcellanati, maioliche, tessere in vetro, parquet, doghe in legno battiscopa, mobili da bagno, accessori da bagno, laterizi, cementi, collanti, elettrodomestici, manufatti in cemento, prodotti dell’industria lapidea.
Dal 1° gennaio 2000 alle prestazioni di manodopera aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, si rende applicabile l’aliquota IVA al 10% (art. 7, comma 1, lett. b Legge 23/12/99 nr.°488). Sulla base della citata disposizione la medesima aliquota si applica in linea generale anche ai beni forniti dal prestatore del servizio per la realizzazione dell’intervento.
Tale agevolazione recepisce la direttiva comunitaria 1999/CE del 22/10/99 con la quale è stata concessa agli Stati membri la facoltà di applicare una aliquota IVA ridotta “…sui servizi ad alta intensità di lavoro….”
La portata innovativa della norma pertanto resta sostanzialmente circoscritta agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (quali per esempio la sostituzione di infissi interni e serramenti con modifica di materiale o tipologia di infisso) e la ratio agevolativa è tesa proprio ad agevolare l’impiego di manodopera in determinati settori ad alta intensità di lavoro.
Non vengono in altri termini agevolate le cessioni di beni in quanto tali ne’ la manutenzione ordinaria e straordinaria, ma in quanto la realizzazione dell’intervento, che è il vero oggetto dell’agevolazione, comporta anche la fornitura dei beni salvo quelli significativi.
I beni “significativi” sono espressamente individuati (decreto 29.12.99) e su questi l’aliquota del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi:
– Sanitari e Rubinetterie
– Infissi esterni ed interni
– Caldaie
– Condizionamento
– Impianti di sicurezza
– Ascensori
Esempio Costo Totale Intervento €.10.000,00 di cui
– Mano d’Opera €.4.000,00
– Costo Beni Significativi (rubinetterie e sanitari) €.6.000,00
Sul costo del beni significativi, l’IVA al 10% si applica solo su 4.000,00 euro cioe’ sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000,00 – 6.000,00 = 4.000,00).
Sul valore residuo dei beni (2.000,00 euro) l’IVA si applica nella misura ordinaria del 22%.
In sostanza occorre considerare il valore complessivo della prestazione, individuare il valore del bene o dei beni significativi forniti nell’ambito della prestazione e sottrarlo dal corrispettivo. La differenza che ne risulta costituisce il limite di valore entro cui anche alla fornitura del bene significativo è applicabile l’aliquota del 10%, mentre il valore residuo del bene deve essere assoggettato all’aliquota ordinaria.
E’ necessario sottolineare che il Ministero delle Finanze già con la Risoluzione 361705 del 05.01.1979, puntualizza che chi commercializza ed effettua la cessione “………deve assicurarsi in concreto che sussistano i presupposti per l’applicazione dell’IVA ridotta, non avendo carattere esimente da gravose sanzioni l’eventuale dichiarazione rilasciata dall’acquirente circa la sussistenza dei requisiti per la concessione del beneficio fiscale applicabile”.
Ancora con le Circolari n.1/E del 2.03.94 e n.22/E del 30.03.98 lo stesso dicastero ribadiva che “…l’applicazione delle aliquote ridotte è subordinata al rilascio da parte dell’acquirente e sotto la sua responsabilità di una dichiarazione circa l’utilizzazione e la destinazione dei beni acquistati accompagnata da copia del Titolo Abilitativo (Permesso di Costruire, DIA, SCIA), in modo da poter effettuare i necessari riscontri tra quanto dichiarato dal cliente e l’effettivo impiego dei beni acquistati”.
Ultima in ordine di tempo la sentenza 3291/2012 e l’ordinanza 3167/2012 della Corte di Cassazione con cui quest’ultima ribadisce che “………nel rapporto tributario il cedente è il soggetto passivo rispetto al fisco e pertanto l’unico responsabile. Incombe su di lui infatti l’obbligo di verifica della posizione dei terzi con i quali ha operato …. oltre che della veridicità delle dichiarazioni e/o informazioni raccolte”.
Dal punto di vista civilistico tra l’altro, la sentenza conferma il pieno diritto del cedente di rivalsa sul cessionario per l’eventuale maggiore IVA pagata in seguito ad accertamento o rettifica da parte dell’amministrazione finanziaria (Dl. 1/2012).
Va inoltre sottolineato che l’acquirente nel caso in cui venga meno la destinazione agevolata, è tenuto a comunicare tale variazione al venditore affinché questo possa emettere nota di addebito ai fini del pagamento della maggiore imposta dovuta (ex art. 26 comma 1 D.P.R. 633/72).